Ai sensi dell’art. 202-bis, comma 4, del Codice della Strada, l’Amministrazione Comunale, valutate le condizioni economiche del richiedente e l’entità della somma da pagare, dispone la ripartizione del pagamento:
a) fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera gli € 2.000,00 (duemila/00); -
b) fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera gli € 5.000,00 (cinquemila/00); -
c) fino ad un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera gli € 5.000,00 (cinquemila/00).-
Ai sensi dell’art. 202-bis, comma 5, del Codice della Strada, l’istanza deve essere presentata entro TRENTA giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione. -
La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto (ex art. 203 C.d.S.) o al Giudice di pace (ex art. 204-bis C.d.S.). –
L’importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore agli € 100,00 (cento/00). –
Le rate scadono l’ultimo giorno del mese. -
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate, il debitore decadrà automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto sarà immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione. -
Sulla somma rateizzata si applicano gli interessi al tasso del 4 per cento annuo (art. 202-bis, comma 4 ultimo periodo, del Codice della Strada in relazione all’art. 21, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602). -
Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, così come riformato dall’art. 36, comma 2-bis, della Legge 28/02/2008, n. 31, l’Amministrazione Comunale, valutate le condizioni economiche del richiedente e l’entità della somma da pagare, dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di sessantadue rate mensili. -
L’importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore agli € 15,00 (quindici/00), ex art. 26 della legge 24/11/1981, n. 689. –
Le rate scadono l’ultimo giorno del mese. -
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate, il debitore decadrà automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto sarà immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione. -
Sulla somma rateizzata si applicano gli interessi al tasso del 4 per cento annuo (art. 21, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602). -